Rampe per disabili: normativa, obblighi e formalità da rispettare

Rampe per disabili, un focus sulla normativa e sugli obblighi formali da assolvere.

Le rampe per disabili sono strumenti fondamentali per consentire a chi è costretto su una carrozzina di superare dei dislivelli, ne abbiamo ampiamente parlato in questo articolo che spiega cosa sono e come acquistarle. Possono essere classificate come dispositivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In quanto tali, sono soggette a una normativa ferrea, volta a garantirne l’efficacia e la sicurezza.

Alcuni passaggi della normativa sono poco intuitivi dunque è utile fare il punto della situazione, affrontando in calce anche un argomento spinoso: la pendenza. 

Rampe per disabili: è sempre necessario un intervento edile?

Attorno al concetto di “rampa per disabili” vi è spesso una certa confusione. Il motivo è semplice. Sono rampe per disabili sia gli scivoli ricavati dai marciapiedi sia le strutture più o meno fisse ma comunque rimovibili che garantiscono il passaggio di una carrozzina. 

La buona notizia è che il legislatore assegna a entrambe le tipologie la medesima dignità. Le regole sono dunque simili.

L’unica vera differenza risiede nei permessi. Per realizzare la prima tipologia di rampa è necessario ottenere la CILA, Comunicazione di Inizio Lavori asseverata, titolo in genere associato agli interventi che non intaccano la struttura dell’edificio ma solo la planimetria. Va detto che è un permesso “leggero”, che si ricava in dichiarazione e che costa qualche centinaio di euro. 

Qualche problema in più si segnala se la zona è coperta da vincolo paesaggistico e architettonico. In quel caso, è necessario provvedere alle autorizzazioni previste dall’amministrazione locale.

Per quanto concerne l’installazione di rampe per disabili rimovibili, ovvero di strutture in metallo, i permessi non servono. In quel caso, è necessario solo rispettare la normativa circa le caratteristiche della rampa stessa.

Rampe per disabili, la normativa di riferimento

Per quanto riguarda le rampe per disabili, la normativa di riferimento è la legge n.13 del 1989, che in generale definisce tutti gli obblighi riguardanti la gestione delle barriere architettoniche. 

Ci sarebbe da scrivere un manuale a riguardo, ma qui elenchiamo solo i criteri di realizzazione più importanti. Ecco una rapida panoramica.

  • Dislivello massimo: 3,2 metri. Ciò significa che la rampa può coprire un’altezza non superiore a 3,2 metri. Se il dislivello da coprire è superiore, è necessario procedere con altri metodi, come l’installazione di un servoscala o una piattaforma elevatrice. 
  • Larghezza minima: 90 cm e 150 cm. I due valori si riferiscono rispettivamente alle sezioni lineari e alle sezioni in pendenza. 
  • Altezza minima delle ringhiere: 1 metro. Le ringhiere, inoltre, devono prevedere delle fessure orizzontali non più alte di 10 cm. 
  • Altezza del corrimano: 90 cm. 
  • Altezza del cordolo: almeno 10 cm. Tale cordolo dev’essere posto lateralmente e in basso. 
  • Pendenza massima: 8%

E ancora:

  • Le rampe particolarmente lunghe devono contenere una sezione completamente orizzontale ogni 10 metri (larga 1,5 x 1,5 metri);
  • La pavimentazione dev’essere antisdrucciolo;
  • La rampa dev’essere segnalata da dispositivi comprensibili anche dai non vedenti (segnali acustici o tattili).

Le rampe per disabili e la questione della pendenza

E’ interessante approfondire la questione della pendenza. Il suo valore è espresso in percentuale, una unità di misura certamente meno immediata rispetto ai centimetri e ai metri degli altri criteri.

Come già segnalato, la pendenza non dev’essere superiore all’8%. Ma come si calcola? Semplice, è necessario mettere in relazione la lunghezza della rampa e il dislivello. 

La formula corretta è: dislivello da superare / lunghezza x 100. Ovviamente, entrambi i parametri in gioco devono essere misurati con la medesima unità.

Immaginiamo una rampa media, ovvero lunga 8 metri e che supera un dislivello di mezzo metro. Il dislivello sarà: 0,5/8×100. A queste condizioni, la pendenza risulterà pari al 6,25%.

Va specificato che la regola dell’8% vale solo per le nuove costruzioni. In caso di adeguamento di strutture già esistenti sono consentite pendenze del 12%. 

Rampe per disabili: costi e agevolazioni

Le rampe per disabili costano molto? La risposta è: dipende. Nello specifico, dipende dalla tipologie.

Le più costose sono quelle ricavate da opere edili, che possono superare le svariate migliaie di euro. Al secondo posto troviamo le rampe in metallo fisse benché rimovibili, che possono costare fino a 1800 euro. Infine, troviamo la vasta gamma di rampe pieghevoli e trasportabili, che costano poche decine.

La buona notizia è che il legislatore ha predisposto delle interessanti agevolazioni per la costruzione/installazione di rampe per disabili. 

La più interessante in assoluto è la detrazione IRPEF al 75%, che è destinata alle rampe ricavate da intervento edile. La detrazione può essere fruita nell’arco di 5 anni, o sostituita dalla consueta cessione del credito: si cede ad altri il diritto alla detrazione e si ottiene un equivalente sconto in fattura.

Troviamo poi l’IVA al 4%, che nel suo piccolo concretizza comunque uno sconto di quasi il 20% (se si considera che normalmente l’IVA è al 23). E’ destinata soprattutto alle rampe in metallo, dunque rimovibili. Essa viene concessa direttamente dal venditore, previa presentazione di un certificato che attesti l’invalidità funzionale permanente. Le regole per ottenere questo certificato cambiano da regione a regione, ma in linea di massima è rilasciato dall’ASL di competenza. 

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